Maternità e paternità nel Pubblico Impiego - Contratto collettivo Intercompartimentale
Normativa sulla tutela e lo sostegno della maternità e paternità per i dipendenti degli enti che applicano il Contratto Collettivo Intercompartimentale
Comparti: Provincia Autonoma di Bolzano, Comuni, Comunità comprensoriali, Case di riposo per anziani (non privati), Sanità, Istituto per l'edilizia sociale, Azienda di soggiorno e tursimo di Bolzano, Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano
Il preavviso nei confronti dell'Amministrazione
Al fine di usufruire delle diverse forme di tutela previste dalla legge, la dipendente consegna all'Amministrazione entro 15 giorno prima dell'inizio del congedo di maternità il certificato medico di gravidanza, contenente i dati obbligatori come le sue generalità, l'indicazione del datore di lavoro e delle mansioni svolte, il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto. Dopo il parto la donna deve presentare all'Amministrazione il certificato di nascita da cui deve risultare la data in cui è avvenuto il parto.
Astensione anticipate
Durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto la dipendente non deve svolgere lavori pesanti, per cui non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri nonchè ad attività notturna.
Quando, per motivi tecnici od organizzativi, non risulta possibile eliminare i rischi, l'Amministrazione deve affidare alla dipendente mansioni diverse, comunicando all'Ispettorato del lavoro le misure di prevenzione spontaneamente attuate. Per attuare questa procedura la dipendente deve informare l'Amministrazione tempestivamente dello stato di gravidanza. Nel caso che la dipendente non possa essere spostata ad altre mansioni, l'`Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo.
In via sperimentale per gli anni 2013 - 2015: Congedo di paternità
Congedo di maternità e paternità (ex maternità obbligatoria precedente)
Congedo di maternità:
Totale 5 mesi: 2 mesi prima della data di nascità presunta e 3 mesi dopo il parto o 1 mese prima della data di nascita presunta e 4 mesi dopo il parto. Se il parto avviene prima dalla data presunta, il periodo compreso tra il giorno effettivo della nascita del bambino o della bambina e la data presunta è considerato come astensione obbligatoria e va aggiunto al periodo di congedo ordinario successivo al parto.
Congedo di paternità:
L'astensione dal lavoro da parte del padre, fruito in alternativa al congedo di maternità (in caso di morte o malattia grave della madre, abbandono del bimbo o affidamento del bambino esclusivo al padre).
Riposi giornalieri:
Alla madre lavoratrice spettano due permessi giornalieri di un'ora ciascuno, riunibili anche in un unico permesso di due ore, durante il primo anno di vita del bambino. Se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere il permesso è uno solo. In caso di parto plurimo i permessi sono radoppiati e usufruibili anche dal padre. Il padre lo puo usufruire anche qualora diventi l'unico affidatario del bambino o se la madre non ne usufruisce.
Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a 10 anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del relativo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.
Astensione dal lavoro facoltativa (ex maternità facoltativa precedente):
Al posto della ex maternità facoltativa il Contratto Collettivo Intercompartimentale 2001-2004 prevede 2 possibilità diverse:
1. il congedo parentale in combinazione coll'aspettativa per il personale con prole (download più sotto)
2. il permesso per motivi educativi (download più sotto)
Congedo straordinario per la malattia del figlio
Per ogni figlio in stato di malattia spetta, fino al 12° anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia. I genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario in caso di grave malattia del figlio e nell'ambito del contingente complessivo. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'atro genitore non ne abbia diritto.
Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (attestazione dal medico o dalla struttura).
Aspettativa non retribuita per motivi di famiglia
Sia dopo il permesso per motivi educativi che anche dopo l'aspettativa per personale con prole il personale puó essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi familiari per non più di tre anni. Il personale non di ruolo può fruire della predetta aspettativa, fino ad un massimo di 30 giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio. Tale aspettativa non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza
Normative per genitori con figli di handicap:
Congedo parentale (legge 5 febbraio 1992, n 104, articolo 33 / legge 18 luglio 2011, n. 119, art. 3):
Fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità i genitori possono usufruire del congedo parentale prolungato (al massimo 3 anni) o in alternativa di due ore di riposo giornalie. Gli oneri previdenziali di pensione vengono coperti figurativamente.
Successivamnte al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito utilizzabili anche continuativamente.
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto di tali permessi a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Aspettativa per genitori con figli di handicap (legge 8 marzo 2000, nr. 53, articolo 4-bis e modifiche):
La lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di soggetto con handicap in situazione di gravità (o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o delle sorelle comunque conviventi) che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'art. 33, della legge 104/92 per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni / 36.151,98 euro annue per il congedo di durata annuale. Tale congedo fruito alternativamente da entrambi i coniugi non può superare la durata complessivamente di due anni.
Ulteriori informazioni ...
Informazioni sul sostegno pubblico in caso di maternità
Comparti: Provincia Autonoma di Bolzano, Comuni, Comunità comprensoriali, Case di riposo per anziani (non privati), Sanità, Istituto per l'edilizia sociale, Azienda di soggiorno e tursimo di Bolzano, Azienda di soggiorno, cura e turismo di Merano
Il preavviso nei confronti dell'Amministrazione
Al fine di usufruire delle diverse forme di tutela previste dalla legge, la dipendente consegna all'Amministrazione entro 15 giorno prima dell'inizio del congedo di maternità il certificato medico di gravidanza, contenente i dati obbligatori come le sue generalità, l'indicazione del datore di lavoro e delle mansioni svolte, il mese di gestazione alla data della visita e la data presunta del parto. Dopo il parto la donna deve presentare all'Amministrazione il certificato di nascita da cui deve risultare la data in cui è avvenuto il parto.
Astensione anticipate
Durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto la dipendente non deve svolgere lavori pesanti, per cui non può essere adibita al trasporto e al sollevamento di pesi, a lavori pericolosi, faticosi e insalubri nonchè ad attività notturna.
Quando, per motivi tecnici od organizzativi, non risulta possibile eliminare i rischi, l'Amministrazione deve affidare alla dipendente mansioni diverse, comunicando all'Ispettorato del lavoro le misure di prevenzione spontaneamente attuate. Per attuare questa procedura la dipendente deve informare l'Amministrazione tempestivamente dello stato di gravidanza. Nel caso che la dipendente non possa essere spostata ad altre mansioni, l'`Ispettorato del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo.
In via sperimentale per gli anni 2013 - 2015: Congedo di paternità
Congedo di maternità e paternità (ex maternità obbligatoria precedente)
Congedo di maternità:
Totale 5 mesi: 2 mesi prima della data di nascità presunta e 3 mesi dopo il parto o 1 mese prima della data di nascita presunta e 4 mesi dopo il parto. Se il parto avviene prima dalla data presunta, il periodo compreso tra il giorno effettivo della nascita del bambino o della bambina e la data presunta è considerato come astensione obbligatoria e va aggiunto al periodo di congedo ordinario successivo al parto.
Congedo di paternità:
L'astensione dal lavoro da parte del padre, fruito in alternativa al congedo di maternità (in caso di morte o malattia grave della madre, abbandono del bimbo o affidamento del bambino esclusivo al padre).
Riposi giornalieri:
Alla madre lavoratrice spettano due permessi giornalieri di un'ora ciascuno, riunibili anche in un unico permesso di due ore, durante il primo anno di vita del bambino. Se l'orario di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere il permesso è uno solo. In caso di parto plurimo i permessi sono radoppiati e usufruibili anche dal padre. Il padre lo puo usufruire anche qualora diventi l'unico affidatario del bambino o se la madre non ne usufruisce.
Se nella famiglia sono presenti due figli di età inferiore a 10 anni e la madre non è lavoratrice dipendente o autonoma, è riconosciuto al padre un riposo giornaliero retribuito di un'ora per ogni figlio oltre il secondo, da fruire entro il primo anno di vita del relativo figlio. Il parto plurimo non comporta un aumento di tale riposo.
Astensione dal lavoro facoltativa (ex maternità facoltativa precedente):
Al posto della ex maternità facoltativa il Contratto Collettivo Intercompartimentale 2001-2004 prevede 2 possibilità diverse:
1. il congedo parentale in combinazione coll'aspettativa per il personale con prole (download più sotto)
2. il permesso per motivi educativi (download più sotto)
Congedo straordinario per la malattia del figlio
Per ogni figlio in stato di malattia spetta, fino al 12° anno di vita dello stesso, un congedo straordinario retribuito a favore dei genitori di complessivamente 60 giorni lavorativi, anche frazionabili in ore. A tal fine il genitore interessato presenta apposita domanda, corredata di certificazione medica attestante lo stato di malattia. I genitori possono fruire contemporaneamente del predetto congedo straordinario in caso di grave malattia del figlio e nell'ambito del contingente complessivo. Il congedo straordinario spetta al genitore richiedente anche qualora l'atro genitore non ne abbia diritto.
Detto congedo straordinario può essere usufruito anche per accompagnare i figli a visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (attestazione dal medico o dalla struttura).
Aspettativa non retribuita per motivi di famiglia
Sia dopo il permesso per motivi educativi che anche dopo l'aspettativa per personale con prole il personale puó essere collocato in aspettativa non retribuita per motivi familiari per non più di tre anni. Il personale non di ruolo può fruire della predetta aspettativa, fino ad un massimo di 30 giorni all'anno e limitatamente alla durata del rapporto di servizio. Tale aspettativa non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza
Normative per genitori con figli di handicap:
Congedo parentale (legge 5 febbraio 1992, n 104, articolo 33 / legge 18 luglio 2011, n. 119, art. 3):
Fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità i genitori possono usufruire del congedo parentale prolungato (al massimo 3 anni) o in alternativa di due ore di riposo giornalie. Gli oneri previdenziali di pensione vengono coperti figurativamente.
Successivamnte al raggiungimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità, la madre o in alternativa il padre, hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito utilizzabili anche continuativamente.
Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre hanno diritto di tali permessi a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
Aspettativa per genitori con figli di handicap (legge 8 marzo 2000, nr. 53, articolo 4-bis e modifiche):
La lavoratrice madre, o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di soggetto con handicap in situazione di gravità (o dopo la loro scomparsa uno dei fratelli o delle sorelle comunque conviventi) che abbia fruito per almeno cinque anni dei benefici di cui all'art. 33, della legge 104/92 per l'assistenza del figlio, ha diritto a fruire di un congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima retribuzione ed il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni / 36.151,98 euro annue per il congedo di durata annuale. Tale congedo fruito alternativamente da entrambi i coniugi non può superare la durata complessivamente di due anni.
Ulteriori informazioni ...
Informazioni sul sostegno pubblico in caso di maternità
1. Congedo parentale in combinazione coll'aspettativa per il personale con prole2. Il permesso per motivi educativi
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