
Handicap
Agevolazioni sul posto di lavoro
A) Riposo giornaliero e riduzione dell'orario di lavoro
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e modifiche)
Destinatari:
Agevolazioni - art.33, legge 104/92:
Per usufruire di tali agevolazioni é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica. Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il lavoratore decade dai diritti, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
B) Concedo retribuito di 2 anni per l'assistenza a persone con handicap
(Legge 8 marzo 2000, n 53 - D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 - D.L. 18.7.2011, n. 119)
Hanno diritto al congedo retribuito di 2 anni (frazionabile) le seguenti categorie di persone:
(l'ordine di priorità secondo l'art. 4, decreto legislativo 18.7.2011, n. 119):
Concedo retribuito:
Il concedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ad ogni cambiamento di periodo di concedo deve essere fatta una nuova domana. L'indennità percepita dal richiedente è calcolata sul reddito della stessa, il concedo è indennizato fino ad un importo massimo di retribuzione annua. Il periodo del congedo è coperto da contribuzione figurativa entro un certo importo. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il congedo può essere usufruito anche in modo non continuativo o a giorni suddivisi. Durante il periodo di congedo di un genitore, l'altro genitore non può richiedere il riposo giornaliero o i tre giorni mensili.
Requisiti:
Per usufruire del concedo retribuito é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica. Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il lavoratore decade dai diritti, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Attenzione. Congedo retribuito ed assegno di cura:
(Delibera della Giunta Provinciale Bolzano-Alto Adige n° 1992 dd. 19.12.2011)
I congedi retribuiti - per l'assistenza di persone in situazione di gravità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 - di oltre 10 giorni di calendario in un mese fruiti a partire dal 1°gennaio 2012 da parte di un familiare, sono da autocertificare all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Per questi mesi l'assegno di cura viene erogato al livello inferiore a quello dell’inquadramento.
La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap deve essere presentata al Servizio Igiene e Sanità Publica / Medicina Legale.
MEDICINA LEGALE
Comprensorio Sanitario di Merano
Comprensorio Sanitario di Bolzano
Comprensorio Sanitario di Bressanone
Comprensorio Sanitario di Brunico
LINKS UTILI:
ANMIC - associazione nazionale mutilati ed invalidi civili
Federazione per il Sociale e la Sanità
Handylex
NORMATIVA GIURIDICA:
Legge dd. 5.2.1992, n. 104
Decreto Legislativo dd. 26.3.2001, n. 151
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e modifiche)
Destinatari:
- Lavoratori dipendenti portatori di handicap in situazione di gravitá;
- genitori, anche adottivi, di minori portatori di handicap in situazione di gravitá;
- parenti ed affini entro il secondo grado di portatori di handicap in situazione di gravitá;
- parenti ed affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- parte dell'unione civile convivente e convivente di fatto;
Agevolazioni - art.33, legge 104/92:
- lavoratori stessi in situazione di gravità:
diritto a 2 ore di permesso giornaliero o in alternativa a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile).
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede - Per genitori, anche adottivi o affidatari:fino al compimento del 8° anno di vita del figlio,
hanno diritto al prolungamento del congedo parentale (max. 3 anni) o, in alternativa, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito;fino al compimento del 18° anno di età del figlio
hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile , che possono essere fruiti dai genitori anche alternativamente;
solo genitori, anche adottivi: oltre il 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile), che possono essere fruiti dai genitori anche alternativamente;
diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con Handicap e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede - Per parenti e affini fino al terzo grado e parte dell'unione civile convivente o di convivenza di fatto:
- parenti e affini fino fino al terzo grado e parte dell'unione civile convivente (registrata) o di convivenza di fatto (dichiarazione anagrafica)
hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile) e solo se nessun altro parente lavoratore gode del beneficio per la stessa persona con Handicap;diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con Handicap e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede
Per usufruire di tali agevolazioni é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica. Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il lavoratore decade dai diritti, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
B) Concedo retribuito di 2 anni per l'assistenza a persone con handicap
(Legge 8 marzo 2000, n 53 - D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151 - D.L. 18.7.2011, n. 119)
Hanno diritto al congedo retribuito di 2 anni (frazionabile) le seguenti categorie di persone:
(l'ordine di priorità secondo l'art. 4, decreto legislativo 18.7.2011, n. 119):
- il coniuge convivente (sentenza Corte Costituzionale 158/2007 o la parte dell'unione civile convivente (sentenza Corte Costituzionale 213/2016)
- genitori, anche adottivi (affidatari solo in caso di minorenni) in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge cinvivente
- figli (sentenza Corte Costituzionale 19/2009 in presenza del requisito della convivenza e in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti "del padre e della madre"
- fratelli e sorelle conviventi (sentenza Corte Costituzionale 233/2005) in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei genitori
- in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti anche dei fratelli o delle sorelle, il diritto al congedo passa a parenti e affini, comunque conviventi, fino al terzo grado. (sentenza Corte Costituzionale n. 203 del 18.7.2013)
Concedo retribuito:
Il concedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ad ogni cambiamento di periodo di concedo deve essere fatta una nuova domana. L'indennità percepita dal richiedente è calcolata sul reddito della stessa, il concedo è indennizato fino ad un importo massimo di retribuzione annua. Il periodo del congedo è coperto da contribuzione figurativa entro un certo importo. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il congedo può essere usufruito anche in modo non continuativo o a giorni suddivisi. Durante il periodo di congedo di un genitore, l'altro genitore non può richiedere il riposo giornaliero o i tre giorni mensili.
Requisiti:
Per usufruire del concedo retribuito é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica. Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il lavoratore decade dai diritti, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
Attenzione. Congedo retribuito ed assegno di cura:
(Delibera della Giunta Provinciale Bolzano-Alto Adige n° 1992 dd. 19.12.2011)
I congedi retribuiti - per l'assistenza di persone in situazione di gravità certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 104/1992 - di oltre 10 giorni di calendario in un mese fruiti a partire dal 1°gennaio 2012 da parte di un familiare, sono da autocertificare all'Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico. Per questi mesi l'assegno di cura viene erogato al livello inferiore a quello dell’inquadramento.
La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap deve essere presentata al Servizio Igiene e Sanità Publica / Medicina Legale.
MEDICINA LEGALE
Comprensorio Sanitario di Merano
Comprensorio Sanitario di Bolzano
Comprensorio Sanitario di Bressanone
Comprensorio Sanitario di Brunico
LINKS UTILI:
ANMIC - associazione nazionale mutilati ed invalidi civili
Federazione per il Sociale e la Sanità
Handylex
NORMATIVA GIURIDICA:
Legge dd. 5.2.1992, n. 104
Decreto Legislativo dd. 26.3.2001, n. 151