Handicap
A) Agevolazioni sul posto di lavoro - Riposo giornaliero e riduzione dell'orario di lavoro
(Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e modifiche)
Destinatari:
- Lavoratori dipendenti portatori di handicap in situazione di gravitá;
- genitori, anche adottivi, di minori portatori di handicap in situazione di gravitá;
- parenti ed affini entro il secondo grado di portatori di handicap in situazione di gravitá;
- parenti ed affini entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
Agevolazioni - art.33, legge 104/92:
1. I lavoratori stessi in situazione di gravità:
- diritto a 2 ore di permesso giornaliero o in alternativa a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile).
- diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede
2. Per genitori, anche adottivi o affidatari:
- fino al compimento del 8° anno di vita del figlio, hanno diritto al prolungamento del congedo parentale (max. 3 anni) o, in alternativa, a 2 ore di permesso giornaliero retribuito;
- fino al compimento del 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile) , che possono essere fruiti dai genitori anche alternativamente;
- solo genitori, anche adottivi: oltre il 18° anno di età del figlio hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile), che possono essere fruiti dai genitori anche alternativamente;
- diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con Handicap e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede
3. Per parenti e affini fino al terzo grado:
- hanno diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (anche frazionabile) e solo se nessun altro parente lavoratore gode del beneficio per la stessa persona con Handicap;
- diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona con Handicap e non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede
Requisiti:
Per usufruire di tali agevolazioni é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica. Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il lavoratore decade dai diritti, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
B) Concedo retribuito di 2 anni per l'assistenza a persone con handicap
(Legge 8 marzo 2000, n 53 e D. Lgs 26 marzo 2001, n. 151)
Hanno diritto al congedo retribuito di 2 anni (frazionabile) le seguenti categorie di persone:
- genitori, anche adottivi (affidatari solo in caso di minorenni)
- fratelli e sorelle conviventi in mancanza dei genitori o quando sono totalmente inabili (sentenza Corte Costituzionale 233/2005);
- coniuge (sentenza Corte Costituzionale 158/2007);
- figli in caso di assenza di altre persone «idonee» a prendersi cure del genitore disabile grave e in presenza del requisito della convivenza
(sentenza Corte Costituzionale 19/2009);
Concedo retribuito:
Il concedo deve essere concesso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Ad ogni cambiamento di periodo di concedo deve essere fatta una nuova domana. L'indennità percepita dal richiedente è calcolata sul reddito della stessa, il concedo è indennizato fino ad un importo massimo di retribuzione annua. Il periodo del congedo è coperto da contribuzione figurativa entro un certo importo. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di 36.151,98 Euro annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il congedo può essere usufruito anche in modo non continuativo o a giorni suddivisi. Durante il periodo di congedo di un genitore, l'altro genitore non può richiedere il riposo giornaliero o i tre giorni mensili.
Requisiti:
Per usufruire del concedo retribuito é necessario essere in possesso della certificazione della „situazione di gravitá", di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/92, rilasciata dalla competente commissione medica. Inoltre il portatore di handicap non deve essere ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il lavoratore decade dai diritti, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.
La domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap deve essere presentata al Servizio Igiene e Sanità Publica / Medicina Legale.





